Ex Ilva, il Pg di Milano chiede di rigettare il ricorso sulla sospensiva

10 ore fa

Roma, 28 set. (askanews) – La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, esaminato il ricorso ex art. 373 cpc proposto da Ilva in amministrazione straordinaria, chiede che la Corte dichiari, in via principale, inammissibile il ricorso per difetto dei presupposti di legge e per carenza di interesse e, comunque, nel merito lo rigetti. E’ questo il parere del procuratore generale Angelo Renna in vista dell’udienza della Corte d’Appello di Milano in programma mercoledì 30.

Nel parere depositato alla Corte d’Appello di Milano, il Pg Renna osserva che “in via preliminare occorre rilevare che il parere della Procura generale presso la Corte d’Appello, richiamato dalle ricorrenti, era regolarmente depositato nel fascicolo telematico fin dal 3 settembre 2026 e pienamente visibile alle parti processuali. La circostanza che non sia stato considerato dalle ricorrenti non integra alcun vulnus del contraddittorio né costituisce vizio del procedimento, essendo il parere conoscibile e accessibile nella sua interezza”.

Quanto alla dedotta applicabilità dell’art. 669-septies cpc “deve osservarsi che il provvedimento presidenziale del primo presidente della Corte di Cassazione non è sussumibile nella nozione di ‘mutamento delle circostanze’ rilevante ai sensi della norma richiamata – scrive il Pg Renna – il mutamento delle circostanze, nel sistema delle misure cautelari, riguarda esclusivamente fatti nuovi, sopravvenuti, oggettivi e incidenti sul periculum o sul fumus, tali da modificare la situazione sostanziale o processuale valutata dal giudice che ha emesso il provvedimento cautelare. Il provvedimento presidenziale del 16 settembre 2026 non incide sul quadro fattuale relativo al rischio sanitario accertato dalla Corte d’Appello, non modifica la situazione giuridica sostanziale delle parti, non introduce nuovi elementi di diritto rilevanti ai fini del bilanciamento operato nel decreto n. 425/2026 non è un fatto esterno imprevedibile, ma un atto organizzativo interno alla Corte di Cassazione, espressivo delle sue prerogative istituzionali”.

Inoltre, “la fissazione dell’udienza in data anteriore al termine previsto per lo spegnimento degli impianti esclude, anziché giustificare, la necessità di un nuovo intervento cautelare – aggiunge – la prossimità della decisione delle sezioni unite rende evidente l’assenza del pregiudizio prospettato dalle ricorrenti, poiché il giudice di legittimità sarà posto nelle condizioni di pronunciarsi tempestivamente prima che si producano gli effetti asseritamente irreversibili richiamati nell’istanza. La sopravvenienza dedotta a fondamento del ricorso determina pertanto un effetto opposto rispetto a quello auspicato: lungi dal determinare una nuova insorgenza dell’interesse alla sospensione del decreto impugnato, ne evidenzia l’assenza, facendo venir meno anche questo secondo presupposto della richiesta cautelare. Non sussiste alcun vuoto di tutela che richieda un intervento interinale della Corte d’Appello. Nel merito, occorre rilevare come dall’ampia motivazione del decreto n. 425/2026 emerga che la Corte d’Appello di Milano ha fondato la propria decisione su un nucleo di argomentazioni del tutto insensibili alla sopravvenienza richiamata dalle ricorrenti”.

Il decreto, conclude il Pg Renna, “chiarisce che la misura inibitoria è stata adottata per eliminare un rischio sanitario attuale, desunto da una pluralità di fonti: la sentenza della CGUE del 25 giugno 2024, la nuova Aia 2025, le valutazioni di danno sanitario, i rapporti delle autorità sanitarie, le consulenze tecniche e il principio di precauzione. La Corte meneghina ha ritenuto che l’attività dell’area a caldo esponga la popolazione a un rischio non procrastinabile, che deve essere eliminato senza ulteriori ritardi, indipendentemente dalla durata del giudizio di legittimità. Il decreto non fonda mai il proprio bilanciamento sulla prospettiva temporale del giudizio di Cassazione, né considera la durata del processo come elemento decisivo. Il parametro temporale non è parte del ragionamento della Corte, che ha invece valorizzato la prevalenza del diritto alla salute quale bene primario, non ulteriormente comprimibile neppure per un periodo breve. La Corte territoriale afferma espressamente che, dopo la modifica dell’art. 41 Cost., l’iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla salute o all’ambiente, richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che individua nella tutela della salute un limite intrinseco all’attività produttiva. Tale principio, asse portante del decreto impugnato, non risulta in alcun modo inciso dalla sopravvenienza invocata dalle ricorrenti. La fissazione dell’udienza dinanzi alle sezioni unite per il 20 ottobre 2026 non modifica il quadro fattuale accertato dalla Corte di merito: non elimina il rischio sanitario, non lo attenua, non ne differisce l’incidenza. La Corte d’Appello ha ritenuto che tale rischio sussista attualmente e richieda un intervento immediato, senza ulteriori dilazioni”.

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