STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI AMERICANI
DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO
Art. 1 1.1 È costituita una Associazione, senza scopo di lucro, denominata Centro Studi Americani (di seguito “il Centro”) ETS, ente del terzo settore, ai sensi dell’art. 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106 e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore.
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- L’Associazione potrà partecipare quale Socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi o scopi sociali ed umanitari.
Art. 2 L’Associazione ha sede in Roma, via Michelangelo Caetani n.32.
Art. 3 Scopo dell’Associazione è di sostenere e promuovere il dialogo e la reciproca conoscenza tra gli Stati Uniti e l’Italia – anche nella relativa qualità di membro dell’Unione Europea – favorendo lo studio e l’approfondimento di materie di comune interesse per i due Paesi, anche attraverso la collaborazione con istituzioni internazionali, enti ed organismi pubblici e privati aventi analoghe finalità.
In particolare, in coerenza con le attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, lett. d, f, g, h, i, v, w del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l’Associazione:
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- conserva, sviluppa e aggiorna la Biblioteca – patrimonio del Centro – al fine di diffondere la conoscenza delle pubblicazioni inerenti agli obiettivi statutari;
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- organizza conferenze, mostre, dibattiti, seminari e convegni;
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- promuove corsi di formazione, perfezionamento e specializzazione anche attraverso forme di collaborazione tra il mondo accademico italiano e statunitense;
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- concede, istituisce ed eroga premi, borse di studio, contributi per lo svolgimento di studi e ricerche, coerenti con le proprie finalitàanche attraverso forme di collaborazione con associazioni ed enti che perseguano analoghe finalità;
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- promuove gli scambi scientifici e culturali e l’attività di ricerca nel campo degli studi americani ed in particolare della letteratura, della storia e delle scienze politico-giuridico-sociali ed economiche;
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- costituisce luogo di incontro tra cittadini italiani e statunitensi;
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- svolge ogni attività ausiliare connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o opportuna al perseguimento delle proprie finalità.
Art. 4 L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.
SOCI
Art. 5 5.1 Possono far parte dell’Associazione persone fisiche e persone giuridiche.
5.2 Per l’ammissione di nuovi soci è necessaria la presentazione da parte di due soci e la successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione.
5.3 La qualità di socio si perde nei casi di recesso, da comunicarsi al Presidente, o di esclusione.
5.4 Le persone giuridiche designano un delegato a rappresentarli nel Centro, che potrà essere sostituito con preventiva comunicazione.
5.5 I soci sono ordinari, sostenitori e benemeriti. Le condizioni di operatività del rapporto sono definite con i soci, nel quadro dei principi stabiliti da apposito Regolamento, da sottoporre a revisione triennale. I Soci sono tenuti al rispetto del presente Statuto e del Regolamento di esecuzione dello Statuto.
5.6 I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota d’iscrizione e di una quota annuale che viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
5.7 I soci sostenitori e benemeriti sono le persone fisiche e le persone giuridiche che, ai fini del conseguimento degli scopi dell’Associazione, assumono un impegno finanziario continuativo di particolare rilevanza.
I limiti minimi dell’impegno per entrambe le categorie di tali soci sono fissati dal Consiglio di Amministrazione.
5.8 Un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, nonché il Ministro degli Affari Pubblici dell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America a Roma o un suo rappresentante, pur non essendo soci, possono assistere ex officio alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
5.9 Allo scopo di avvicinare i giovani alle attività dell’Associazione ed accogliere sempre nuove istanze e contributi di idee, è istituita la categoria dei “junior fellows”,dedicata ai giovani con meno di 30 anni. I “junior fellows”, se non soci, possono essere invitati a specifiche attività e a usufruire della Biblioteca, ma non possono esercitare i diritti dei soci. I “junior fellows” sono coordinati da un Responsabile indicato dal Consiglio di Amministrazione, che risponde al Direttore.
5.10 I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione; svolgono la propria attività nell’Associazione in modo personale, volontario e gratuito e senza fini di lucro.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, pena l’esclusione secondo le procedure del presente Statuto e del Regolamento.
5.11 Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta o per via telematica da inviare al Presidente. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il socio dichiarato decaduto per morosità può comunque chiedere la re-iscrizione.
ORGANI SOCIALI
Art. 6 6.1 Gli organi dell’Associazione sono:
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- l’Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori Contabili.
6.2 Le cariche sono gratuite, ad eccezione di quelle del Collegio dei Revisori Contabili.
ASSEMBLEE
Art. 7 7.1 Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie. Le riunioni dell’Assemblea si tengono presso la sede dell’Associazione o, se necessario, in modalità telematica a condizione che Presidente e Segretario si trovino nello stesso luogo.
7.2 L’Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta tutti gli associati. Le relative deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Satuto sulle materie di propria competenza, vincolano tutti gli associati anche assenti, dissenzienti e i loro aventi causa.
7.3 Le Assemblee ordinarie hanno luogo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, entro il 30 aprile di ciascun anno. Entro dieci giorni dalla citata approvazione, il bilancio consuntivo, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori e corredato dei documenti di accompagno, potrà essere trasmesso, su loro richiesta, al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nonché all’Ufficio Culturale dell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America.
7.4 Le Assemblee straordinarie hanno luogo quando il Consiglio di Amministrazione o, in caso di urgenza il Presidente, ne ritenga doverosa o opportuna la convocazione ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da parte di almeno 1/5 dei soci. Le convocazioni vengono effettuate dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente.
7.5 Gli avvisi di convocazione debbono contenere gli elenchi delle materie da trattare. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente, con preavviso di almeno otto giorni, preferibilmente con modalità elettroniche mediante comunicazione indirizzata a ciascun socio. Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice Presidente.
Art. 8 L’Assemblea ordinaria dei soci:
- elegge il Presidente del Centro che assumerà anche la presidenza del Consiglio di Amministrazione;
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- elegge tra i soci venti componenti del Consiglio di Amministrazione;
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- approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo nonché le relazioni dell’attività svolta dal Consiglio di Amministrazione;
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- delibera sulle linee programmatiche;
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- delibera il Regolamento per l’esecuzione del presente Statuto e altri atti regolamentari ritenuti necessari e le loro modifiche;
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- delibera su tutte le materie che il Consiglio di Amministrazione reputi doveroso o opportuno sottoporre alla sua attenzione;
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- nomina il Collegio dei Revisori Contabili;
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- delibera in via definitiva su eventuali opposizioni a provvedimenti di esclusione dei soci già deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- delibera su quant’altro demandatole per legge o per Statuto e relativo Regolamento di esecuzione.
Art. 9 Ha diritto di intervenire alle Assemblee e partecipare alle votazioni ogni socio iscritto almeno un mese prima della data dell’adunanza e in regola con i versamenti delle quote sociali.
Art. 10 10.1 Ogni socio ha diritto ad un voto.
10.2 Il diritto di voto può essere delegato, con atto sottoscritto, ad altro socio. Nessun socio può essere portatore di più di tre deleghe.
10.3 Le persone giuridiche esercitano il diritto di voto a mezzo del proprio rappresentante o di un sostituto all’uopo delegato, ex art. 5.4.
10.4 Le decisioni dell’Assemblea sono prese con metodo assembleare. Le votazioni avvengono con voto palese. Restano comunque salve le altre disposizioni del presente Statuto che per particolari delibere richiedano diverse specifiche maggioranze.
Art. 11 11.1 Per la validità dell’Assemblea ordinaria in prima convocazione occorre l’intervento della metà più uno dei soci. In seconda convocazione
l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la data della prima e della seconda convocazione devono trascorrere almeno due giorni. Le deleghe concorrono alla formazione del numero legale.
11.2 L’Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i 2/3 dei Soci.
11.3 L’Assemblea straordinaria è convocata per modificare lo Statuto e per deliberare sulla proposta di scioglimento anticipato e sulla devoluzione del patrimonio residuo. L’Associazione può essere sciolta dall’Assemblea straordinaria con delibera presa all’unanimità. Nel caso in cui la delibera non possa aver luogo per insufficienza del numero delle presenze, il Consiglio di Amministrazione indice – non prima dei sessanta giorni successivi – una ulteriore Assemblea straordinaria in seconda convocazione con le medesime modalità.
11.4 All’atto dello scioglimento è fatto obbligo all’Associazione di devolvere il patrimonio residuo a organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.
11.5 Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi.
11.6 I verbali delle Assemblee sono sottoscritti dal Presidente o, in caso di relativo impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario dell’Assemblea che verrà di volta in volta designato dalla Assemblea medesima.
11.7 Laddove non diversamente disposto, si applicano all’Assemblea straordinaria le medesime procedure previste per l’Assemblea ordinaria.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 12 12.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengono presso la sede dell’Associazione o, se necessario, in modalità telematica a condizione che Presidente e Segretario si trovino nello stesso luogo.
12.2 Il Consiglio di Amministrazione esercita potere di indirizzo, di amministrazione e di controllo dell’Associazione ed è composto da venti membri eletti dall’Assemblea più il Presidente, ed i membri eventualmente nominati dal Presidente ai sensi dell’art. 13.3.
I membri del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
12.3 I soci benemeriti ed i consiglieri nominati dal Presidente ai sensi dell’art.13.3 hanno diritto a partecipare ai lavori del Consiglio di Amministrazione in veste consultiva. Resta esclusa qualunque responsabilità di tali soci per la sola partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione, laddove non abbiano poi agito in nome e per conto del Centro Studi Americani, su specifico mandato del Presidente o del Consiglio medesimo.
12.4 Il Consiglio di Amministrazione:
- approva il progetto di bilancio preventivo e consuntivo entro il 30 aprile di ciascun anno;
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- attua le linee programmatiche deliberate dall’Assemblea;
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- accetta le oblazioni e le liberalità;
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- provvede alla nomina di un Tesoriere, da scegliersi fra i propri membri, e stabilisce i compiti a lui spettanti;
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- su proposta del Presidente delibera la nomina di un Direttore e ne stabilisce i compiti, la durata dell’incarico e la retribuzione;
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- provvede all’assunzione di dipendenti e ad ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico;
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- delibera di promuovere le liti ovvero di resistere in giudizio;
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- con apposita relazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci, riferisce dell’attività svolta;
- stabilisce le condizioni per il godimento delle attività da parte dei non soci e degli amici del Centro;
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- delibera, in generale, su tutti gli affari e le attività del Centro che non siano di competenza dell’Assemblea ai sensi del presente statuto;
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- provvede all’ammissione dei soci, come specificato nell’art. 5.2 nonché alla loro esclusione con le procedure di cui al Regolamento;
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- nomina tra i Consiglieri, su proposta del Presidente, il Vice Presidente vicario al quale sono attribuite in via esclusiva le funzioni vicarie. Può nominare altresì due Vice Presidenti provenienti dai soci benemeriti e dalle università convenzionate secondo quanto previsto dall’Art. 12.3
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- istituisce, su proposta del Presidente, un Comitato esecutivo composto da un massimo di 5 Consiglieri, che affiancano il Presidente, il Vice Presidente ed il Direttore nell’attuazione concreta del programma e nella gestione degli affari correnti, nonché le attività ex art. 12.4, lett. f) e g) sulle quali il Presidente riferisce al Consiglio alla prima occasione utile.
12.5 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all’anno e comunque ogni qualvolta se ne manifesti l’opportunità, sia su invito del Presidente o, in caso di relativa assenza o impedimento, del Vice Presidente, sia su richiesta scritta di almeno i 2/5 del Consiglio stesso. Le riunioni sono convocate preferibilmente con modalità elettroniche; la convocazione è indirizzata a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ed al Direttore con un preavviso di almeno otto giorni.
12.6 Il Direttore partecipa alle riunioni.
12.7 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione occorre l’intervento di almeno i 2/5 dei membri eletti dall’Assemblea ex art.8 lett. b. A tale scopo è incluso il Presidente.
12.8 Le delibere sono prese a maggioranza degli intervenuti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il segretario del Consiglio di Amministrazione è designato di volta in volta dal Consiglio medesimo e redige il verbale delle deliberazioni che è firmato dal Presidente o dal Vice Presidente e dal segretario stesso.
12.9 L’assenza ingiustificata a più di tre riunioni consecutive da parte di un componente del Consiglio di Amministrazione ne determina la decadenza.
12.10 Qualora nel corso dell’anno sociale venissero a mancare uno o più membri, si procede alla nomina dei sostituti alla prima assemblea successiva utile.
PRESIDENTE
Art. 13 13.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, cura l’esecuzione di tutte le delibere, può procedere in via di urgenza alle delibere di competenza del Consiglio di Amministrazione ma deve riferirne per la ratifica alla prima riunione successiva.
13.2 In caso di assenza o impedimento del Presidente, l’Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione sono presieduti dal Vice Presidente.
13.3 Il Presidente ha la facoltà di nominare direttamente fino a cinque componenti del Consiglio di Amministrazione con funzioni di cui all’art. 12.3, oltre quelli eletti, che sottoporrà alla ratifica della Assemblea dei Soci; ha altresì, all’occorrenza, sentito il Consiglio di Amministrazione, la facoltà di designare temporaneamente singoli consiglieri per la trattazione di specifiche questioni di competenza del Centro.
COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI
Art. 14 14.1 L’Assemblea nomina un Collegio dei Revisori costituito di tre membri effettivi più due supplenti tra i soggetti di cui all’art. 2397 comma 2 c.c.: indicati dal Consiglio di Amministrazione. Il Collegio effettua il controllo contabile e vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e dei principi di corretta amministrazione.
14.2 Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni ed i membri sono rieleggibili. Esso riferisce all’Assemblea, con apposita relazione, sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo.
14.3 I membri del Collegio dei Revisori devono essere scelti tra persone dotate di adeguata professionalità, iscritte nel registro dei revisori contabili.
FONDO COMUNE ED ESERCIZI SOCIALI
Art. 15 15.1 Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
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- dal fondo di dotazione di € 2.582,00;
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- dalle liberalità destinate ad incremento del patrimonio;
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- dalla eccedenza dei proventi sugli oneri dei singoli esercizi destinata, con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ad incremento del patrimonio;
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- dal patrimonio vincolato per contributi in conto capitale.
15.2 Le entrate dell’Associazione sono costituite:
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- dalle quote di iscrizione ed annuali versate dai soci;
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- dai contributi, oblazioni, liberalità, non destinati ad incremento del patrimonio;
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- da eventuali proventi o contributi per lo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Associazione;
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- da contributi di enti pubblici e privati;
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- da ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della l. 383/2000 e del d. lgs 460/1997.
Art. 16 L’esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo e il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione sono annuali. Essi sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall’Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto. Il rendiconto economico-finanziario è depositato presso la sede dell’Associazione almeno 20 giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato, deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Art. 17 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile e delle vigenti leggi in materia.
PRESCRIZIONI
Art. 18 L’Associazione è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:
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- Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura;
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- Divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali menzionate nell’Art.3;
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- Obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
d) Obbligo di utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione ETS (ente del terzo settore).