STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI AMERICANI
DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO
Art. 1 È costituita una Associazione, senza scopo di lucro, denominata Centro Studi Americani (di seguito “il Centro”) ETS, ente del terzo settore, ai sensi dell’art. 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106 e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore.
- L’Associazione potrà partecipare quale Socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi o scopi sociali ed umanitari.
Art. 2 L’Associazione ha sede in Roma, via Michelangelo Caetani n.32.
Art. 3 Scopo dell’Associazione è di sostenere e promuovere il dialogo e la reciproca conoscenza tra gli Stati Uniti e l’Italia – anche nella relativa qualità di membro dell’Unione Europea – favorendo lo studio e l’approfondimento di materie di comune interesse per i due Paesi, anche attraverso la collaborazione con istituzioni internazionali, enti ed organismi pubblici e privati aventi analoghe finalità.
In particolare, in coerenza con le attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, lett. d, f, g, h, i, v, w del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l’Associazione:
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- conserva, sviluppa e aggiorna la Biblioteca – patrimonio del Centro – al fine di diffondere la conoscenza delle pubblicazioni inerenti agli obiettivi statutari;
- organizza conferenze, mostre, dibattiti, seminari e convegni;
- promuove corsi di formazione, perfezionamento e specializzazione anche attraverso forme di collaborazione tra il mondo accademico italiano e statunitense;
- concede, istituisce ed eroga premi, borse di studio, contributi per lo svolgimento di studi e ricerche, coerenti con le proprie finalitàanche attraverso forme di collaborazione con associazioni ed enti che perseguano analoghe finalità;
- promuove gli scambi scientifici e culturali e l’attività di ricerca nel campo degli studi americani ed in particolare della letteratura, della storia e delle scienze politico-giuridico-sociali ed economiche;
- costituisce luogo di incontro tra cittadini italiani e statunitensi;
- svolge ogni attività ausiliare connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o opportuna al perseguimento delle proprie finalità.
Art. 4 L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.